Comune - 09 Gen 2026

Lecce, vietato utilizzare fiamme e fuochi all’interno di locali pubblici: Poli Bortone firma l’ordinanza


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Firmata l’ordinanza che vieta l’utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici, “a qualunque titolo impiegati”, all’interno di locali commerciali ed esercizi aperti al pubblico presenti sul territorio comunale di Lecce. Il provvedimento, sottoscritto dal sindaco Adriana Poli Bortone, riguarda, ad esempio, il divieto di far uso di fiamme ornamentali e decorative; articoli pirotecnici ad effetto illuminante e similari; fornelli, bruciatori o dispositivi portatili a combustione; altra fonte di fuoco non espressamente autorizzata.

“L’utilizzo di fiamme libere e di articoli pirotecnici all’interno di locali pubblici e di esercizi aperti al pubblico, anche per finalità decorative o celebrative – si legge in una nota del Comune – può determinare gravi rischi per la sicurezza delle persone e dei beni, soprattutto in ambienti chiusi e caratterizzati da elevato affollamento. Tali misure di prevenzione, vietando o limitando l’utilizzo di fiamme libere all’interno di locali pubblici, riducono il rischio di incendi e garantiscono adeguati livelli di sicurezza. Recenti gravi episodi verificatisi in contesti analoghi hanno dimostrato come l’uso di tali dispositivi possa causare eventi accidentali, con conseguenze particolarmente gravi per l’incolumità degli avventori e degli operatori. Da qui la necessità e l’urgenza di intervenire a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana”.

“Siamo stati tutti fortemente scossi da un episodio gravissimo che mai nessuno avrebbe pensato potesse accadere – dice il sindaco Poli Bortone – fatto che è ancora più sconcertante se si considera che è accaduto in tempi in cui è molto viva l’attenzione alla sicurezza pubblica. Come amministratori avvertiamo la necessità di essere sempre più attenti per evitare che possano ripetersi tragedie simili che hanno turbato profondamente i nostri animi e le nostre coscienze”.

La violazione dell’ordinanza è punita, ai sensi dell’art. 7 bis del D.L. 267/200, con la sanzione amministrativa pecuniaria di 200 euro, per la prima violazione. In caso di recidiva, si applica la sanzione amministrativa di 400 euro. Qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per la pubblica incolumità, potranno essere adottati ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente, compresa la sospensione temporanea dell’attività nonché la segnalazione agli enti competenti.