Agricoltura - 06 Set 2021

Contributo Consorzi di Bonifica: quali le soluzioni politiche per ristabilire equità?

Lettera di Fernando Leone al presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva


Spazio Aperto Salento

Nelle scorse settimane numerosi cittadini, proprietari di terreni agricoli, hanno ricevuto un “Avviso” riguardante “Contributi consortili” da versare al Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo. Fernando Leone, consigliere comunale di Guagnano, consigliere provinciale ed esponente del “Movimento Regione Salento”, ha approfondito la materia e oggi, 6 settembre 2021, ha scritto al presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva “che in passato ha già affrontato il tema”. Al presidente Minerva, il consigliere Leone ha fra l’altro chiesto “di ritornare sulla problematica in questione onde invitare la Regione Puglia a velocizzare i processi di riforma”. Di seguito il testo integrale della lettera di Leone.

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Nonostante gli sforzi della Regione Puglia di legiferare in linea con quanto previsto dalle Leggi Nazionali, dalle varie sentenze della Corte Costituzionale e delle varie Commissioni Tributarie, la tematica dei contributi richiesti dai “Consorzi di Bonifica” continua ad essere alquanto nebulosa, vessatoria e non poco sgradita ai contribuenti, stante che gli stessi “a buon ragione” non riescono a percepire un reale beneficio a fronte di quanto richiesto dai Consorzi.

L’art. 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), prevede che i consorzi di bonifica, per l’adempimento dei loro fini istituzionali, hanno il potere d’imporre contributi alle proprietà, mentre l’art. 860 del codice civile stabilisce che «I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica».

La giurisprudenza ritiene poi che l’imposizione ai proprietari consorziati della corresponsione di un contributo utile a finanziare l’adempimento dei fini istituzionali dell’ente, delinea una prestazione costituzionalmente legittima solo e soltanto in quanto determinata o determinabile sulla base e in proporzione dei benefici derivanti dalla bonifica.

Detto «vantaggio» dev’essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall’inclusione in esso del bene.

Concetto ribadito in ultimo dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 188/2018.

Quindi per potere assoggettare a contribuzione è necessario che gli immobili, oltre ad essere ricompresi nel perimetro di contribuenza, abbiano conseguito un beneficio particolare dall’esecuzione delle opere di bonifica e che gli stessi debbano aver conseguito un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione.

Pertanto il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio ma al bene specifico di cui si avvantaggia.

Il vantaggio può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico, poiché altrimenti si perderebbe l’inerenza al fondo beneficato, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso.

In conclusione, il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una “qualità” del fondo.

Ancora la giurisprudenza sottolinea che gli oneri probatori del vantaggio conseguito da ogni singolo cespite devono essere provati necessariamente dal Consorzio che richiede il pagamento dei contributi consortili.

Il beneficio fondiario rappresenta, dunque, tanto l’elemento costitutivo dell’obbligazione tributaria, quanto il criterio per una corretta ripartizione del relativo onere economico (in tali termini si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza 23 marzo 2012, n. 4671).

Onde mettere ordine a tutto ciò la Regione Puglia bene sta facendo a cercare di unificare i Consorzi in un unico Consorzio, bene ha fatto a legiferare prevedendo perimetro di Contribuenza e Piano di Classifica, cercando in tal modo, in linea con leggi nazionali e sentenze, di stabilire gli immobili che ricadono nei comprensori soggetti al beneficio dell’attività di bonifica.

Ma in Puglia la riforma dei Consorzi, avviata nel 2012, è ancora in atto, arenata in una perpetua gestione commissariale, finalizzata a sanare la grave situazione debitoria dei Consorzi, e a migliorare l’organizzazione di enti relegati a volte al ruolo di carrozzoni.

Così da una parte si assiste a richieste dei Consorzi generalizzate ad immobili anche ricadenti nel centro abitato, ad ingiunzioni da parte di società poi sollevate dall’incarico, ad altre ingiunzioni sulla base di richieste mai pervenute ai contribuenti.

Perimetri di contribuenza poco chiari e per niente corrispondenti ai Bacini Idrografici, che invece, se presi in considerazione, andrebbero effettivamente a comprovare l’insistenza dell’immobile con un Canale di competenza del Consorzio.

Modalità di redazione del Piano di Classifica da rivedere onde effettivamente stabilire i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi sulla base delle più recenti sentenze.

Contributi di Bonifica stabiliti unilateralmente senza la compartecipazione dell’Ente Locale in cui l’immobile ricade. Sicché i proprietari di beni immobili, agricoli ed extra agricoli, situati nel perimetro di contribuenza, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, senza che ciò possa essere verificato da qualcuno che rappresenti la controparte e senza la certezza che il contribuente abbia effettivamente tratto un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica che il Consorzio ritiene di aver svolto.

Tutto ciò detto alla fine avviene che qualora il contribuente abbia la possibilità (in quanto magari imprenditore agricolo con cifre abbastanza esose da pagare) di incaricare un perito agrario ed un avvocato per contestare specificatamente la legittimità dell’imposizione, dimostrando di non aver  ricevuto alcun beneficio, potrà magari  vedersi annullato il provvedimento dalla Commissione Tributaria, mentre il piccolo proprietario terriero (già peraltro in difficoltà per mille altre considerazioni) sarà costretto ad onorare le imposizioni per non vedersi magari apporre le ganasce fiscali.

Si chiede pertanto al Presidente della Provincia, che in passato ha già affrontato il tema, di ritornare sulla problematica in questione onde invitare la Regione Puglia a velocizzare i processi di riforma, nonché a rivedere la legislazione regionale stessa alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, ma soprattutto alla luce di tutta la giurisprudenza di questi anni, onde evitare sperequazioni e ingiustizie ai danni dei cittadini salentini.

Fernando Leone
Consigliere Provinciale MRS