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Storia locale - 03 Nov 2021

Feudi e Liti in Terra d’Otranto

Un conflitto giurisdizionale settecentesco tra le “Università” di Campi e di Squinzano


Spazio Aperto Salento

Fonti d’indiscutibile valore perché “spesso costituiscono i materiali più an­tichi dell’informazione bibliografica”, sono le allegazioni forensi, memorie che impegnavano “operatori del diritto” del­l’epoca, spesso assai noti, per risolvere lunghe controversie familiari o feudali.

La loro importanza è stata già mes­sa in evidenza dagli studi del Volpicella, del Chiarelli e, soprattutto, dal De Capua e dal Paone; il primo con la registrazione di ben 1873 allegazioni forensi della Biblioteca Comunale di Bitonto e il se­condo con la catalogazione delle allega­zioni conservate nella Biblioteca Pro­vinciale di Lecce facenti riferimento a ben quarantacinque centri salentini.

Quest’ultimo, nell’introduzione fat­ta allo studio del De Capua, ne ha pun­tualizzato ulteriormente l’utilità “spes­so determinante per lo storico ai fini dell’indagine sua, che in quella produ­zione egli può ricercare e ritrovare i fili e la trama di non poche vicende piccole e grandi, note ma spesso ignote o malnote, dei momenti lontani e vicini della politi­ca amministrativa delle fortune e delle sfortune economiche di università, di comunità religiose, di clan familiari”.

E questo perché (scrive ancora il Paone) “quei pratici, causidici o, come oggi si dice, operatori del diritto, ricercavano, leggevano e spesso trascrivevano nelle loro comparse e memorie, che davano alla luce, da originali, ma anche da copie, non pochi antichi documenti ad essi forniti per l’indagine dei titoli e l’esibizione delle prove, da università, da fami­glie religiose, da feudatari che solo a quei giuri­sti consentivano l’accesso ai loro archivi, dai quali restavano esclusi gli antiquari, come allo­ra gli storici, gli storiografi e gli eruditi erano chiamati”.

In tale occasione ci  soffermiamo su una sconosciuta allegazione settecentesca (periodo, questo, di maggiore fortuna di tale genere di pubblicazione) che vede coinvolta appunto l’Università di Campi, allegazione che merita certamente contributi ulteriori più esaustivi per un’indagine più attenta e una ricostruzione più completa, in quanto fornisce nel contempo importanti informazioni di natura giuridica, giudiziaria, storica, letteraria e geografica.

La memoria legale reca l’intestazione: “PER/L’Università di Campi, /CONTRO/L’Università, e Cittadini di /Squinzano della Provincia/d’Otranto./Il Degnissimo Signor Presidente/della Reg. Camera D. Niccolò/Zicari/COMMESSARIO./Presso il Magnifico Attuario Mauro Agnelli,/Napoli 10 Maggio 1754, G. C. (iniziali dell’avvocato difensore).

La memoria è posseduta da una biblioteca  privata e la copia esaminata si compone, oltre al frontespizio, di 24 pagine non numerate con una parte introduttiva e tre capitoli. L’allegazione è importantissima perché riguarda la controversia nata tra l’Università di Campi e quella di Squinzano sulla possessione dei feudi, all’epoca già disabitati, di Afra, Bagnara, Aglioli, Firmigliano e sulle loro pertinenze e giurisdizione, lite sorta in occasione della formazione del Catasto Onciario (detto così perché usava l’oncia come unità), un adempimento burocratico fiscale creato per mettere ordine nel disordine amministrativo e per una maggiore giustizia fiscale. Le norme per la sua formazione vennero infatti emanate col Dispaccio 4 ottobre 1740 e con la Prammatica de forma censuali seu de capitatione aut de catastis del 17 marzo 1741.

Con la suddetta prammatica “ogni  cittadino  aveva   l’obbligo di dichiarare al fisco, sotto il vincolo del giuramento (rivela), nome e cognome suo e della moglie i figli, l’età, la professione, il bestiame posseduto con ciò che fruttava, i beni immobili con i confini, l’estensione e la rendita di capitali, crediti o altri beni produttivi di reddito, nonché gli eventuali pesi sostenuti (canoni, censi, doti). Severe sanzioni erano previste per il caso di “rivele” infedeli, come incriminazione  di  falso e  spergiuro ed incameramento dei beni fondamentalmente non denunciati”.

In estrema sintesi, la lunga  intricata vicenda che emerge dalle sue pagine ebbe inizio nel 1747, dopo l’emanazione del Decreto Regio per la formazione   del catasto, allorquando appunto “volendo mandar ad effetto l’Università della Terra di Campi i sovrani ordini della Maestà del Re N. S., per la formazione del general catasto, fè pubblicare i banni, a motivo che non meno i Cittadini, che i  forastieri possessori  de’ beni nel tenimento così di essa terra, come dè Feudi disabitati di Afra, Bagnara, Aglioli, e Firmigliano, siti nelle pertinenze, e giuridizione della medesima, avessero esibite le rivele de’ rispettivi beni per l’esecuzione del detto Catasto”.

Poiché alcuni cittadini non si “autodenunciarono,” l’Università di Campi, per non ritardare la pubblicazione del catasto fece ricorso alla Regia Udienza di Lecce che con decreto immediato ordinò a tutti i possessori di beni nei suddetti feudi di esibire le “rivele” ai Deputati della stessa università di Campi. Agli ordini della Regia Udienza non ubbidirono i cittadini di Squinzano che possedevano beni in quei feudi determinando così, dopo una lunga ed estenuante serie di opposizioni e di contraddittori (in merito a loro specifici possedimenti) narrati nella parte introduttiva (come ad esempio la Masseria Bagnara appartenente a D. Andrea Bottazzo Madalo), un “conflitto giuridico” di  una  certa rilevanza tra le due Università ognuna delle quali  rivendicava il proprio dominio e il proprio territorio.

Il 20 dicembre 1753 il Presidente Zicari, commissario della Regia Camera, alla luce dei documenti presentati dall’Università di Campi, stabilì con apposito decreto che quei feudi erano posti nel suo territorio e che pertanto cadevano sotto la sua giurisdizione. La “dura contesa” però non finì assolutamente qui.  Ancora   una volta, infatti, contro tale decreto si opposero immediatamente sempre i cittadini e l’Università di Squinzano non esibendo “le rivele” ai Deputati del catasto di Campi, producendo istanza “di contrario imperio” e costringendo così l’Università  Campiense a dimostrare la giustizia di quel decreto per farlo riconfermare.

Sul fronte opposto infatti, l’Università di Squinzano sosteneva che i feudi erano invece sotto la sua  giurisdizione  e che per tale motivo “i possessori de’ beni in quelli posti” vi  dovevano contribuire con i  relativi “pesi universali” come stabilito. Inoltre qualora fosse stato dimostrato il contrario, questi non dovevano appartenere a Campi “ma siti né propri territori separati, distinti e indipendenti” e i cittadini squinzanesi “per i beni che ivi possiedono debbano essere accatastati nell’Università di Squinzano” ovvero corrispondere  “i pesi della propria Patria” in  osservanza  delle disposizioni reali. Su queste tesi diametralmente contrapposte si svolge infatti la parte più importante dell’ allegazione.

L’erudita memoria di G. C. (che la firma con le sole iniziali senza dare la possibilità di individuarlo), si snoda infatti in tre lunghi successivi paragrafi che ne costituiscono il fulcro principale, con una imponente ricchezza documentaria e bibliografica, ricostruendo con documenti di prima mano (andati anche), perduti, la successione feudale dei Casali, Afra, Bagnara, Firmiliano, Ainoli a partire dall’anno 1476 (allorquando con privilegio del 20 maggio, del Re Ferdinando primo d’Aragona, il magnifico Filippo Antonio De Maramonte fu investito della Baronia di Campi “cum feudis Balneariae, Aglioli, Afrae, Firmiliani “) e puntualizzando nel contempo la giurisdizione  ecclesiastica della chiesa di  Santa Maria dell’Alto situata nel feudo di Bagnara.

Essi vertono quasi esclusivamente sul tema giurisdizionale  e sono tesi a sostenere tre nodi fondamentali: 1) Nel primo si dimostra, che i feudi disabitati di Afra, Bagnara, Aglioli e Firmigliano, si trovano situati nelle pertinenze e giurisdizione  della terra di Campi; 2) nel secondo, che i medesimi feudi non sono siti nel tenimento e giurisdizione della Terra di Squinzano”; 3) nel terzo che gli stessi non hanno proprio territorio, né propria giurisdizione indipendente dalla giurisdizione e territorio di Campi. La memoria si conclude con la dichiarazione ”…. che non si possa per niun verso pretendere da’ Squinzanesi d’esser Uniti colla terra di Squinzano”…, con la speranza e la fiducia nella conferma del decreto del Supremo Tribunale della Regia Camera.

Gilberto Spagnolo
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In alto: cartina geografica di Terra d’Otranto nella prima metà del 1700 (coll. privata)

 

                                                                                    

Riferimenti bibliografici essenziali

– D. A. DE CAPUA, Fonti per la storia di Puglia: le memorie legali della Biblioteca Comunale di Bitonto, in “Studi di storia pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli”, V, Galatina, 1980, pp. 67-119.
– G. LISI, Economia e classi sociali in Calimera alla metà del settecento, Editrice Salentina, Galatina 1985.
– M. PAONE, Memorie legali salentine in “Brundisii  Res”, Brindisi 1981, XIII, pp. 91-109”.
– G. SPAGNOLO,  Alessano. In nome dell’educazione (Note su un conflitto giuridico alla fine del 700 in Terra d’Otranto), in “Bollettino storico di Terra d’Otranto,” 9, Congedo editore Galatina 1999, pp. 17-42.

 

* Questo contributo di Gilberto Spagnolo è stato già pubblicato su “La Conza, la Cupa, la Chiazza“, Numero unico di cultura popolare diretto da Mirto De Rosario e coordinato da Pompilio Toscano (stampa Tipografia De Mitri, Campi Salentina, ottobre 2021)