Emergenza epidemiologica - 14 Mar 2021

Puglia in zona rossa, le disposizioni per le scuole

Nei prossimi 15 giorni prevista la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e lo svolgimento dell’attività didattica esclusivamente a distanza per le scuole di ogni ordine e grado


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La Direzione generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha diramato, anche attraverso il sito istituzionale, la nota 6392 del 13 marzo 2021 riguardante “Classificazione della Puglia in Zona rossa dal 15 marzo 2021- Disposizioni per le scuole di ogni ordine e grado”.

La nota è indirizzata ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai Coordinatori delle attività educative e didattiche paritarie di ogni ordine e grado e, per conoscenza, a diversi destinatari, tra cui al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, e agli assessori al Diritto allo studio e Scuola, Sebastiano Leo, e alla Sanità, Pier Luigi Lopalco.

Nella nota fra l’altro si legge: “Con Ordinanza del Ministro della Salute del 12-03-2021 ai sensi dell’art. 38, comma 1, del Decreto del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, la Regione Puglia è collocata in Zona rossa a far data dal 15 marzo p.v. e per un periodo di quindici giorni. Pertanto dal 15 marzo, fatte salve eventuali misure più restrittive adottate dalla Regione Puglia, si osserveranno le disposizioni dettate dal Capo V del citato Decreto del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021”.

Per quanto riguarda il funzionamento delle Istituzioni scolastiche, dunque, la circolare precisa le disposizioni, di cui al Dpcm del 2 marzo 2021, che si applicano a seguito del passaggio in zona rossa della Puglia:

  • l’art. 43, comma 1, che prevede la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e lo svolgimento dell’attività didattica esclusivamente a distanza per le scuole di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di tenere in presenza le attività che richiedono l’uso dei laboratori e quelle finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. A tale ultimo riguardo la nota n. 662 del 12 marzo 2021 della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, ha inteso fornire alcuni orientamenti alle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell’autonomia didattica e organizzativa;
  • l’art. 40, comma 2, che consente gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui è ammessa;
  • l’art. 48, comma 1, il quale stabilisce che i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono la presenza in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività in modalità agile;

Si ritiene, altresì, che debbano essere applicate ulteriori disposizioni del predetto DPCM, non incluse nel Capo V, quali:

  • l’art. 21, comma 5, che prevede lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali solo a distanza, come, del resto, è stabilito per le riunioni di qualsiasi genere nell’ambito delle pubbliche amministrazioni dall’art. 13, comma 3;
  • l’art. 22, comma 1, che sospende i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate. I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento si svolgeranno nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;
  • l’art. 25, comma 1, che consente lo svolgimento di corsi di formazione solo con modalità a distanza.

Usr Puglia – Nota 6392 del 13 marzo 2021